Statuto

Associazione Nazionale Operatori Professionali Terapie Forestali in Foreste Italiane e in Outdoor Education
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
“Associazione Nazionale Operatori Professionali Terapie Forestali in Foreste Italiane e in Outdoor Education
APS” da ora in avanti denominata “associazione”, che per brevità potrà essere nominata anche: Asso TeFFIt–OE
operatori professionali APS, con sede legale nel Comune di Pelago loc Tòsina 3, 50060 (Fi) e con durata illimitata.
 

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse
generale. L’Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi
professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall’esercizio della professione di
conduttore/operatore di terapie forestali immersioni in foresta, e delle attività di Outdoor Education basate sulla
conformità delle medesime alla normativa della Legge 14.01.2013, n. 4. Rappresenta i professionisti e le persone iscritte
nei confronti di Enti ed Organismi nazionali, europei o internazionali, pubblici e privati, quali istituti o Enti di
Normazione, Associazioni, Sindacati, Enti di Certificazione, Organismi di Accreditamento, Enti Notificati.
L’associazione collabora ed interviene presso autorità, Enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per la risoluzione dei
problemi riguardanti l’esercizio di attività mutualistiche, nelle forme consentite, da parte dei soci aderenti. Favorisce la
nascita di un sistema a rete tra i soggetti che a vario titolo si occupano di Terapie Forestali in Foreste Italiane e di
attività di Outdoor Education. Nel contempo l’Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, tramite
gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatoriutenti
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati.
Ha come finalità:
1. fornire consulenza tecnica e scientifico – culturale sui contenuti attinenti problematiche relative alla
professione di conduttore/operatore di terapie forestali immersioni in foresta e delle attività di Outdoor Education , ivi
comprese le modalità di mantenimento e gestione degli ambienti naturali fruiti, perché acquisiscano e/o mantengano
caratteristiche coerenti allo scopo
2. organizzare corsi di formazione e aggiornamento culturale e professionale;
3. organizzare gruppi di lavoro tecnico scientifici su problemi inerenti le attività professionali cui l’associazione
si riferisce
4. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche d’ogni tipo per il raggiungimento e la
diffusione dei propri obiettivi culturali;
5. collaborare e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati nonché altre associazioni per le attività sociali
nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
6. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi d’ogni genere
nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie;
7. realizzare iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi
dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, forme di
garanzia a tutela dell’utente, tra le quali l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, come definito nell’art 2 LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
8. definire un modello e un metodo di attività relativamente alla professione di conduttore/operatore di terapie
forestali e immersioni in foresta, e per le attività di Outdoor Education.
9. definire un regolamento di autoregolamentazione volontaria, come definito all’art. 6 LEGGE 14 gennaio 2013,
n. 4, in particolare i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di
comunicazione verso l’utente.
10. costituire un registro degli iscritti che svolgono attività professionale (registro professionisti Te.f.f.It.- O.E.)
come conduttore/operatore di Terapie forestali, immersioni in foresta e attività di Outdoor education, e un
sistema di attestazione come definito all’art. 7 e 8 LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Ha come attività

  •  interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione
del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  • formazione universitaria e post-universitaria;

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L’associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito
Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, –
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico.
SEGUE …